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autore
brano
 
Cicerone
I doveri, III, 65
 
originale
 
[65] Ac de iure quidem praediorum sanctum apud nos est iure civili, ut in iis vendendis vitia dicerentur, quae nota essent venditori. Nam cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poena subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta; quicdquid enim esset in praedio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset, praestari oportere.
 
traduzione
 
65. Per quel che riguarda la regolamentazione dei beni immobili, il nostro diritto civile sancisce che all'atto della vendita si dichiarino i difetti noti al venditore. Difatti, mentre per le XII tavole era sufficiente rispondere delle cose esplicitamente dichiarate, e chi rinnegava la parola data era condannato a pagare una multa del doppio, i giureconsulti stabilirono una pena anche per la reticenza. Stabilirono, infatti, che il venditore deve rispondere di qualsiasi difetto si trovi in un bene immobile, se a lui ? noto e non ? stato espressamente dichiarato.
 

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